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Secondo
i regolamenti C.E.E. n. 3685/84 e n. 2332/92 sono considerati VINI SPECIALI :
| VINI
SPUMANTI |
Vini
idonei al consumo diretto caratterizzati da produzione di spuma
ed una sovrappressione > di 3,5 atm, in bottiglie
munite di tappo ancorato e capsulone. |
| MISTELLE
o SIFONI |
Ottenuti
dal mosto con gradazione alcolica complessiva naturale > di
12% con aggiunta di acquavite di vino o di alcool tale da
portare la gradazione alcolica svolta tra 16% e 22%
.
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VINI
LIQUOROSI e VINI PASSITI
detti anche VINSANTI |
Ottenuti
da vino base (prodotto con uve di vitigni indicati da
decreto M.R.A.) di grad. al. comp. naturale > di 12%
addizionati o non di mistella, di acquavite di vino, alcool,
mosto concentrato, tale da portare la grad. alc. tot. compresa
tra 17,5% e 22% e la grad. alc. eff. > di 15% (Moscati,
Malvasie, Aleatici, Marsala; esteri: Madera, Jerez, Porto). |
| VINI
AROMATIZZATI |
Costituiti
da vino addizionato di alcool, saccarosio sostanze permesse
dalle disposizioni vigenti (estratti di droghe ed erbe) atte a
conferire particolari sapori ed odori estranei al vino, con
gradazione alcolica < di 21% (Marsala Speciali, Vermouth,
Amari di vino, Vino chinato, Aperitivi a base di vino).
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