Secondo i regolamenti C.E.E. n. 3685/84 e n. 2332/92 sono considerati VINI SPECIALI :

VINI SPUMANTI Vini idonei al consumo diretto caratterizzati da produzione di spuma  ed una sovrappressione > di 3,5 atm, in bottiglie munite di tappo ancorato e capsulone.
MISTELLE o SIFONI

Ottenuti dal mosto con gradazione alcolica complessiva naturale > di 12% con aggiunta di acquavite di vino o di alcool tale da portare la gradazione alcolica svolta tra 16% e 22% .

VINI LIQUOROSI e VINI PASSITI 
detti anche VINSANTI
Ottenuti da vino base (prodotto con uve di vitigni indicati da  decreto M.R.A.) di grad. al. comp. naturale > di 12% addizionati o non di mistella, di acquavite di vino, alcool, mosto concentrato, tale da portare la grad. alc. tot. compresa tra 17,5% e 22% e la grad. alc. eff. > di 15% (Moscati, Malvasie, Aleatici, Marsala; esteri: Madera, Jerez, Porto).
VINI AROMATIZZATI

Costituiti da vino addizionato di alcool, saccarosio sostanze permesse dalle disposizioni vigenti (estratti di droghe ed erbe) atte a conferire particolari sapori ed odori estranei al vino, con gradazione alcolica < di 21% (Marsala Speciali, Vermouth, Amari di vino, Vino chinato, Aperitivi a base di vino).

DEFINIZIONI O.I.V.

Filmato sul sabrage

Vai inizio pagina