L'EDITTO DEL 1116 DELL'ABATE ADENOLFO
Luci ed ombre

di  ORONZO MARANGELLI
apparso nel 1932 sulle colonne de Il Popolo Nuovo

Col 1100 San Severo si affaccia alla storia in tutta la sua piena efficienza di vita religiosa e civile, per cui bisogna far risalire la sua origine ad epoca di molto anteriore. L'esistenza già di molte chiese, di ben quattro parrocchie, quante sono oggi, coi rispettivi parroci e chierici, la presenza di un giudice che interveniva agli atti, di un notaio che li redigeva, dimostrano appunto che siamo ormai in una popolosa città. E nel 1116 riceve, come un riconoscimento ufficiale, un editto, per quanto feudale, improntato a saggia amministrazione giudiziaria e fiscale. 
L'EDITTO DEL 1116 DELL'ABATE ADENOLFO Ad alcuni storici ha fatto veramente ombra questo mostro di soggezione, senza tener conto che in condizioni più favorevoli non erano gli altri centri con una certa autonomia comunale, a questi tempi del resto quasi scomparsa. Ad una prima lettura, l'editto forse potrebbe essere interpretato in un senso poco benevolo, ma ad un esame più attento e rigoroso, esso non risulta che la codificazione di quelle consuetudini che da tempo avevano ricevuto una tacita sanzione di riconoscimento legale, senza opposizione di sorta.
Siamo in pieno dominio feudale: San Severo, come grancia dell'abbazia di Torremaggiore, viene a trovarsi nelle grinfie di quel barone abate, che nella persona di Adenolfo, nel 1116 emana un editto, conservatoci nel R. Archivio di Stato di Napoli. 
ABATE ADENOLFO Fino a quest'anno le consuetudini, che regolavano i rapporti dei sudditi col feudatario, si poggiavano su usi e costumi comuni ad ogni regime feudale e tramandati di padre in figlio a voce. Con l'andar del tempo non rispondevano più alle nuove esigenze di vita e si erano prestate ad alterazione e a menomazione. Per questo nel 1116 l'abate Adenolfo fissa nell'editto quelle consuetudini, rendendole consone ai tempi. E fu un bene. Anzitutto dal punto di vista unitario, in quanto fissava per tutti, senza distinzione di origine, le leggi tributarie, economiche e finanziarie e, quello che è più, per gente, come vedremo di stirpi differenti, giudiziarie.
Dalle persone che incontriamo nei documenti, quali contraenti o testimoni, possiamo stabilire la varia provenienza. Senza voler fare una statistica rigorosamente numerica, che a nulla gioverebbe a rigore scientifico, possiamo però affermare che l'elemento italiano ha una rilevante superiorità. Ma queste terre, teatro di sanguinose scorrerie di popoli barbari dal nord e dal sud, soggette ai bizantini, ai longobardi e ai normanni, non potevano andare esenti da infiltrazioni di gente di tali razze. 
Longobardi I nomi di quelli che intervengono agli atti tradiscono la loro origine. Ci troviamo di fronte a Franchi (Biviano di Francone) ad Ebrei (Ionatha), a Longobardi (Todelmanno), a Greci, ecc. (Abbiamo ancora oggi Via degli Ebrei, dei Greci). Ma la presenza di persone di origine diversa si rivela anche dalle leggi, dagli usi e costumi, che andavano in vigore e che incontriamo negli atti, codificati o annullati dall'editto dell'abate. L'abolizione della prova del fuoco, del ferro e dell'acqua fredda o calda, per comprovare la reità dell' accusato, fa supporre che precedentemente la prevalenza dell'elemento longobardo avesse qui introdotto e reso comune questa barbara costumanza. 
Nel 1116 i Longobardi privi ormai di ogni autorità e possibilità di ritornare al dominio, per la venuta di altri padroni, hanno dovuto rinunziare a certi loro metodi di giustizia; forse anche il lungo impatto coi popoli del luogo, ha fatto ben conoscere la futilità e la crudeltà di quei sistemi. Eppure, se alcune costumanze scompaiono, altre più radicate nella convivenza sociale e familiare, ma che non intaccavano la comunità, rimangono ancora nei secoli posteriori, come il morgincap (dono del mattino), il sinechil, il mundio e l'intervento del marito come tutore legale (mundualdo) negli atti pubblici della moglie. Si sa anche che alla scomparsa di tali consuetudini contribuiscono il fiorire degli studi giuridici, le leggi promulgate dai normanni (le Assise) e degli svevi (i Capitolari di Melfi).  le asside dei normanni
L'editto dell'abate Adenolfo, oltre ad avere una importanza giuridica, porta una luce notevole nella vita economica e sociale di San Severo nei primi secoli dopo il Mille.
Maggiore ombra agli storici, che ci hanno preceduto, hanno fatto le gravezze tributarie, che invece si prestano ad un esame più attento per la vita economica di San Severo, e sono indice di floridezza. L'impreciso valore del soldo e del danaro non ci rende possibile di stabilire, in moneta odierna, se non molto approssimativamente, l'entità del peso e se fosse possibile farvi fronte. Intanto notiamo che gli abitanti di San Severo spiegavano notevole attività nel campo dell'industria agricola e armentizia. 
animali da soma La istituzione appunto di tanti dazi, fa supporre altrettante attività, e che se queste fossero state di lieve entità e di nessuna o di poca importanza, non sarebbero cadute nelle sanzioni tributarie. Invece costituivano, un buon cespite per le casse dell'abbazia, quando pure l'abate non si faceva pagare in natura. Così notiamo il largo uso di animali da soma e da lavoro per la coltivazione dei campi e il trasporto dei prodotti. Il suolo è coltivato a vite, a olivo, a frumento, come oggi. Da posteriori documenti rileviamo che non dovevano mancare i boschi, che erano pure sfruttati per il carbone artificiale: incontriamo, infatti, frequentemente i carbonai. La libertà di scambio coi paesi vicini, non siamo quindi in una economia curtense, è consentita e protetta. L'abate, senza alcuna limitazione o altra tassa di pedaggio, permetteva la vendita dei prodotti, in quei luoghi nei quali i cittadini trovassero convenienza, ma non consentiva che i Sanseveresi potessero dimorare a lungo altrove. 
Siamo perciò alla vera e propria servitù della gleba, come comunemente nel regime feudale? No, perché, chiunque volesse, poteva benissimo trasferirsi dove gli piacesse, col solo obbligo di vendere i suoi beni a Sanseveresi. E con una specie di dogana veniva anche protetta la produzione locale. La libertà personale è pure garantita dalla severa repressione dei facinorosi, che cadevano inesorabilmente nelle mani dell'abate. Ma anche le violenze e gli abusi degli «ordinati» (ufficiali pubblici) venivano severamente puniti: il che fa supporre che precedentemente i pubblici ufficiali non rifuggivano al ricorrere a mezzi spicciativi pur di riuscire nel loro intento, di riscuotere piccoli balzelli, ma onerosi per i poveri abitanti.
notaio estensore Pubblico estensore di ogni atto è il notaio che incontriamo espressamente nominato in ogni documento, anche in quelli in cui interviene lo stesso abate.
Ma l'atto aveva pieno valore in quanto interveniva un giudice competente. Quali fossero le mansioni di questo giudice, chi lo nominasse, non c' è dato saperlo, mentre in carte posteriori si dice di nomina regia o imperiale. È facile pensare che eliminasse tutte le controversie d'indole civile, scelto dalle parti contraenti, fra quelle persone che ne avessero la capacità e un certo riconoscimento giuridico.
Contro la comune opinione non vogliamo affermare categoricamente che l'editto dell'abate Adenolfo sia un esemplare di saggezza e avvedutezza amministrativa, e che i cittadini di San Severo non abbiano risentito della poco gradita soggezione. In altra parte accenniamo a possibili moti religiosi, con la conseguente invasione di terre appartenenti al monastero. Non dovevano essere tanto docili sudditi i sanseveresi, e noi siamo sicuri che non si sono lasciati sfuggire occasione per insorgere e liberarsi dal duro giogo. Vediamo in seguito come vivamente partecipano alle lotte politiche, sperando di divenire terra di regio demanio.
la città dei campanili "La città dei campanili", com'è stata detta, fu presa, in questi secoli, da un santo fervore religioso. Si costruiscono chiese, si ingrandiscono, si riparano le vecchie, si fondano monasteri: le pubbliche offerte affluiscono e i papi concedono ampie indulgenze, e, come altrove, con le donazioni, si costituiscono i grandi patrimoni ecclesiastici.
In conclusione possiamo affermare che, nei primi secoli dopo il Mille, San Severo godeva di una relativa tranquillità, disturbata solamente da battaglie che poco la riguardavano e a cui forse non partecipò. L'abate proteggeva il cittadino che non volesse arruolarsi, di modo che ognuno poteva attendere indisturbato alle proprie occupazioni. Eppure battaglie sanguinose e celebri si svolsero nelle vicinanze, non perché fossero il teatro prestabilito di una guerra o perché fosse in contesa il territorio, ma per un cumulo di circostanze che qui non vogliamo esaminare; fra le altre ricordiamo quella di Civitate e Rignano.

ORONZO MARANGELLI

Il documento, unitamente ad altri importanti atti che, per cautela, erano stati trasportati nella villa Belsito, nei pressi di Napoli, fu bruciato dai tedeschi, con atto di vandalismo. il 30 settembre I943.

Tratto da "Omaggio a San Severo" 
di Benito Mundi e Giuliana Mundi Leccese
Edizioni del Rosone

Testo Originale

« + Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo sextodecimo ottavo die adstantis mensis Aprilis none indictionis. Ego Adenulfus divina dispopente clemencia terre maioris Abbas , una cum congregatione monachorum nobis verende subdite, Damus et restituimus hominibus Castelli nostri Sancti Severini habitatoribus consuetudinem qualiter servire debent ».

«1. Concedimus itaque omnibus eis, qui servire debent tam praesentibus habitatoribus quam advenientibus in eodem Sancti Severini Castello, ut nullus eorum amplius det pro data nisi qui habuerit unum par de bubus det in Nativitate domini denarios, et viginti denarios det in pasca ».
«2. Et qui habet unum bovem det in Nativitate decem denarios, et in Pasca decem ».
«3. Et qui habet iumentum unum similiter ».
«4. Et qui habet iumentum et bovem unum det sicut ille, qui habuerit duos boves ».
«5. Et qui habuerit duos asinos det in Nativitate quatuordecim denarios, et in Pasca similiter ».
«6. Foditor vero det in Nativitate denarios quatuor, et totidem in Pasca ».
«7. Nemo amplius det pro data minus quomodo convenerit ».
«8. Et unusquisque eorum det sex operas ad metendum, et sex ad seminandum qui habuerit unum par de bubus ».
«9. Et qui habuerit iumentum unum, det quatuor operas ad seminandum ».
«10. Et qui habuerit unum par de bubus, det pro terratico duos modios grani et duos modios ordei ».
«11. Et qui habet unum bovem det unum modium grani, et unum modium ordei ».
«12. Et qui habet iumentum, similiter ».
«13. Et qui habuerit duos asinos det pro terratico quatuor tertiarios de grano, et totidem de ordeo ».
«14. Et qui habuerit unum asinum det duos tertiarios « de grano, et duos de ordeo ».
«15. Et pro unaquaque pecia de vinca det sex quartaros de vino ».
«16. Et si quis ex eis interfecerit maialem det spallam unam ».
«17. Et qui maialem non habuerit, det gallinam unam ».
«18. Et qui habuerit porcariam, et quindecim porcos det porcum unum de uno anno ».
«19. Et qui habuerit pecorariam, et quindecim pecora, det unum pecus. Haec est enim consuetudo qualiter haec omnia reddere debent : sed si minus convenire potuerint, conveniant ».
«20. Precipimus etiam ut nullius hic abitancium exhereditetur parte ».
«21. Si quis fecerit homicidium aut volendo incendium vel adulterium cum femina coniugata, aut fecerit traditionem senioris vel capitale furtum : idest si casam allenam furtive infregerit vel furatus fuerit bovem aut asinum vel equum aut iumentum quam rem valentem sex solidos , vel qui feminam per vim fornicatus fuerit de his omnibus qui probatus fuerit sit in nostra potestate faciendum quod nodis placuerit secundum legem ».
«22. Et iubemus ut si aliquis appellatus fuerit de aliqua re non imponatur ei pugna, neque ferrum, neque aquam calidam vel frigidam, neque testimonium reddatur in hac terra; sed pro evangelium se purificet secúndum consuetudinem istius loci ».
«23. Et nullus preter convinctos in supradictis criminibus, scilicet furto et Ceteris in hac terra capiatur , nisi si quis non potuerit iustitiam facere, vel noluerit aut fideiussorem habere minime potuerit vel noluerit : tunc si res non habuerit quibus possit costringi a nostris ministris in hac terra capiatur et distringatur donec iustitiam fecerit, vel concordiam ».
«24. Et nullus ordinatus tollat cuilibet nostrorum iumentum vel equm per forciam ».
«25. Et iubemus ut pro aliquo forisfacto partem de supranominatis amplius componat, quam solidum unum minus quoinodo convenit ».
«26. Sed tamen si quis adeo fuerit superbus quod iactaverit se non dimittere pro solido uno quin verberetur aliquem, qui hoc fecerit componat sicut pro homicidio ».
«27. Quod si aliquis ex hac terra exire voluerit... suo vel ordinato solidum unum pro exitura, et secure vendat vel donet omnia sua vel quicquid voluerit sine nostra concadictione, et nostrorum ».
«28. Et nullus de hic habitantibus per vim in hostem mittatur ».
«29. Et precipimus ut nemo ex eis pro grano, vel vino suo, vel causa sua si foras portaverit plazzam tribuat ».
«30. Et si quis ordina ....... alicui tulerit non ponat prima loci pretio, nisi pro quanto pignoraverit ».
«31. Et unde lex precipit iurare.... hominibus iuret sibi sextus, et ubi precipit iurare cum lex iuret sibi tercius, et ubi precipit iura.... solus ».
«32. Et nemo nostrorum cogatur a senioribus, vel ordinatis de hac terra exire ad iustitiam faciendam ».
«33 .........evenerit ut homines hic habitantes vinum ex suis vineis non habuerint unde dare possit.... tribuant ».
«34. Et si quis, ordinatus aliquid accrediderit donec in ordinatione fuerit si ipse non persoluerit.... ordinatus fuerit postquam exierit de suo cogetur solvere vel concordiam querat ut creditore sic quiet....  ».
«35 .......debito nostro quod deinceps fecerit repressalia in hac terra fatta fuerit nos eam ordinamus precio vel concordia postquam notum hoc fuerit nobis per dies octo ».
«36. Et ego non capiam aliquem de huius terre habitatoribus, nec faciam capere ».
«37. Ei si aliquis alter eum capiat faciam eum deliberare meum ad posse et sine precio, dando nisi voluero salvo ordine meo ».
«38. Et precipimus ut nullus de habitatoribus huius terre foris moretur ».

Tratto da MEMORIE STORICHE DELLA CITTÀ DI  SAN SEVERO
di FRANCESCO DE AMBROSIO

Stabilimento Tipografico del cav. Gennaro de Angelis e figlio
Portamedina alla Pignasecca, 44 - Napoli - 1875

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